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Legge 11 marzo 1953, n. 87
(in GU 14 marzo 1953, n. 62)

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (1).

Artt.

TITOLO I - Costituzione della Corte . . . . . . . . 1 - 14

TITOLO II - Funzionamento della Corte:

Capo I - Norme generali di procedura . . . . . . 15 - 22

Capo II - Questioni di legittimità costituzionale 23 - 36

Capo III - Conflitti di attribuzione . . . . . . . 37 - 42

Capo IV - Giudizi sulle accuse contro il Presiden-

te della Repubblica, il Presidente del

Consiglio dei Ministri ed i Ministri . . 43 - 53

Disposizioni transitorie . . . . . . . . I - IV



 

TITOLO I

Costituzione della Corte

Art. 1

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.

Artt. 2-6 ...omissis...

Art. 7

I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore, o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.

...omissis...

I giudici della Corte costituzionale non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorso, ne ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche.

Art. 8

I giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.

Art. 9

Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale o procedere all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia (2).

Artt. 10-12 ...omissis...

Art. 13

La Corte può disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.

Art. 14 ...omissis...

TITOLO II

Funzionamento della Corte

Capo I - Norme generali di procedura.

Art. 15

Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.

Art. 16

I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti (3).

La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici (4).

Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e vengono prese con la maggoranza assoluta dei votanti.

Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'art. 49.

Art. 17 ...omissis...

Art. 18

La corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.

I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.

Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

Le ordinanze sono succintamente motivate.

Art. 19

Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella Cancelleria della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.

Art. 20

Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio.

Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

Art. 21

Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie (5).

Art. 22

Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli artt. 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento (6).

Capo II - Questioni di legittimità costituzionale (7).

Art. 23

Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.

Art. 24

L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.

L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

Art. 25

Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel «Bollettino Ufficiale» delle Regioni interessate.

Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella Cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

Art. 26

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per la istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione.

Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di consiglio.

Le sentenze devono essere depositate in Cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.

Art. 27

La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

Art. 28

Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

Art. 29

La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in Cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale, che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.

Art. 30

La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di loro competenza.

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.

Artt. 31-42 ...omissis...

Capo IV - Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri (8).

Disposizioni transitorie.

1. - IV. ...omissis...

________________________________________________________________________________

(1) Vedi anche L. 18 marzo 1958, n. 265.

(2) Vedi, anche, art. 3, L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1.

(3) Vedi, anche, l'art. 3, L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, ed art. 8, L. cost. 11 marzo 1953, n. 1.

(4) Vedi, anche, art. 6, comma terzo, Regolamento generale.

(5) Vedi anche art. 3, L. 18 marzo 1958, n. 265.

(6) Vedi le norme di cui al n. B/I di questa voce.

(7) Vedi anche Capi I e II delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

(8) Il Capo, contenente gli articoli da 43 a 53 è stato abrogato dall'art. 35, L. 25 gennaio 1962, n. 20. Per i giudizi d'accusa vedi, oltre la legge predetta, anche le norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale.

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PROMOZIONE AL GRADO DI SERG. MAGG. CAPO DELL'A.M.

E' stato finalmente pubblicato il decreto di promozione al grado superiore dei sergenti maggiori dell'A.M. compresi nella 3^ aliquota di avanzamento riferita al 31 dicembre 2012.

Una problematica rappresentata in tutti le sedi dai dei delegati Cocer AM Antonsergio Belfiori e Alfio Messina che con il loro interessamento hanno sempre richiesto che si velocizzassero le procedure di avanzamento ottenendo, per ultimo, che dei sottufficiali venissero inviati in supporto all'ufficio disciplina per accelerare i lavori.


Discuti questo articolo nel forum (7 risposte).

Avatar di Balrog79
Balrog79 ha risposto alla discussione #8540 4 Mesi 3 Settimane fa
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scuro ha risposto alla discussione #7515 8 Anni 4 Mesi fa
infatti sul sito di persomil del decreto non c'è più traccia.
Avatar di Alfio Messina
Alfio Messina ha risposto alla discussione #7514 8 Anni 4 Mesi fa
sembra che Persomil abbia fatto un errore e abbia annullato il decreto... stiamo verificando...

SBLOCCO SALARIALE: MISSIONE COMPIUTA

 

Il Cocer Aeronautica, all’indomani degli avvenuti e solerti accrediti delle competenze nel mese di gennaio c.a., verifica con soddisfazione che l’azione intrapresa congiuntamente da Cocer e Sindacati di polizia per lo sblocco del tetto salariale del personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico ha avuto compimento. 

Tale risultato è il frutto di un’azione di lunga durata e di ampio respiro intrapresa nel corso dell’anno 2014 in simbiosi con i Cocer delle altre FF.AA. e FF.PP. ad ordinamento militare e Sindacati di polizia e soccorso pubblico. 

Il punto di non ritorno di questa vertenza è da individuare nelle azioni intraprese nel mese di settembre 2014 culminate nell’incontro con il Governo, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri competenti il 7 ottobre u.s.. 

Un percorso accidentato, non privo di ostacoli e costellato da numerose prese di posizione che sostenevano posizioni minimali quasi che l’interesse del personale non fosse un completo sblocco salariale. Altri personaggi, di volta in volta individuabili in soggetti esterni e interni alla stessa Rappresentanza Militare ed a quella sindacale, hanno tentato invano operazioni demagogiche, opportunistiche e di impossibile realizzazione. 

I Cocer hanno superato ogni ostacolo e respinto a “mani nude ed a viso aperto” lusinghe e proposte irricevibili. 

Di positivo abbiamo trovato alcuni Capi di Forza Armata e Comandanti Generali che hanno lavorato per il buon esito della vicenda. Abbiamo altresì avuto dalla nostra parte tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione senza distinzione alcuna, le forze sociali ed, in dirittura finale, il Governo nelle sue massime figure rappresentative, che hanno riconosciuto la fondatezza delle istanze sebbene non tutte siano state poi recepite integralmente. 

In tale azione il Cocer Aeronautica ha avuto un ruolo da protagonista ben al di là di ogni reale possibilità contemplata dalle desuete norme regolamentari di funzionamento dell’Organismo, dando forza alla necessità di una radicale riforma.  

Ciò è stato possibile per i singoli delegati della Rappresentanza Militare tutta, che ha operato in completa sinergia, soprattutto grazie alla condivisione ed al convinto supporto e sostegno di Voi tutti, donne e uomini dell’Aeronautica Militare che in questo momento ringraziamo con il cuore.  

Altre sfide ci attendono sempre con Voi alle spalle!

 

Roma, 22 Gennaio 2015 

IL COCER AERONAUTICA

 

 


Discuti questo articolo nel forum (2 risposte).

Avatar di VECCHIATO
VECCHIATO ha risposto alla discussione #7501 8 Anni 4 Mesi fa
grandissimi ragazzi!!!!!
Avatar di golia
golia ha risposto alla discussione #7500 8 Anni 4 Mesi fa
come si dice nei nostri ambienti lavorativi un BRAVO ZULU per il lavoro svolto.

CASO MARÒ: CONVOCATO COCER INTERFORZE

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Delegato Alfio Messina, preoccupano notizie dall'India su mancato permesso a Girone

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - «Il Cocer Interforze si riunirà il prossimo 7 gennaio 2015 per discutere e intraprendere delle iniziative a supporto dei due fucilieri di Marina trattenuti in India anche alla luce dell'imminente scadenza del permesso speciale concesso a Latorre per motivi sanitari».

Ne dà notizia il delegato del Cocer Alfio Messina. «Latorre adesso è ricoverato a Milano e a lui vanno principalmente i miei auguri di pronta guarigione ma anche la notizia pubblicata sul quotidiano indiano 'The Economic Times' basata su fonti di un alto funzionario locale, che riferisce di come il vero motivo della mancata concessione a Girone di un permesso natalizio fosse quello di tenerlo 'ostaggiò a garanzia del ritorno di Latorre in India mi preoccupa parecchio», rileva Messina. (Mac/AdnKronos) 

 

DIFESA, MARO’: IL COCER INTERFORZE CONVOCATO D’URGENZA
 
(AGENPARL) – Roma, 03 gen – “Il Cocer Interforze si riunirà il prossimo 7 gennaio 2015 per discutere e intraprendere delle iniziative a supporto dei due fucilieri di Marina trattenuti in India anche alla luce dell’imminente scadenza del permesso speciale concesso a Latorre per motivi sanitari”.
“Latorre adesso è ricoverato a Milano e a lui vanno principalmente i miei auguri di pronta guarigione ma anche la notizia pubblicata sul quotidiano indiano «The Economic Times», basata su fonti di un alto funzionario locale, che riferisce di come il vero motivo della mancata concessione a Girone di un permesso natalizio fosse quello di tenerlo “ostaggio” a garanzia del ritorno di Latorre in India mi preoccupa parecchio”.

Lo dichiara Alfio Messina, delegato presso il COCER Interforze.

 

Marò, Cocer interforze: convocata riunione d'urgenza
 
Roma, 3 gen. (askanews) - Il Cocer, Consiglio centrale di rappresentanza, Interforze è stato convocato d'urgenza "per discutere e intraprendere delle iniziative a supporto dei due fucilieri di Marina trattenuti in India anche alla luce dell'imminente scadenza del permesso speciale concesso a Latorre per motivi sanitari": lo ha annunciato il delegato dell'organo di rappresentanza militare, Alfio Messina. Il Cocer Interforze si riunirà il prossimo 7 gennaio 2015.
"Latorre - ha sottolineato il delegato del Cocer - adesso è ricoverato a Milano e a lui vanno principalmente i miei auguri di pronta guarigione, ma anche la notizia pubblicata sul quotidiano indiano 'The Economic Times', basata su fonti di un alto funzionario locale, che riferisce di come il vero motivo della mancata concessione a Girone di un permesso natalizio fosse quello di tenerlo 'ostaggio' a garanzia del ritorno di Latorre in India, mi preoccupa parecchio".

Persomil certifica lo sblocco stipendiale ottenuto dal Cocer

Pubblichiamo la circolare emessa da Persomil in tema di sblocco stipendiale.

Adesso, anche i più scettici, dovranno ricredersi ed accettare il risultato ottenuto lo scorso settembre/ottobre dal Cocer congiuntamente ai sindacati di Polizia.

Fatti e non parole che consentiranno ai colleghi di ricevere da gennaio i propri soldi!

Alfio Messina e Antonsergio Belfiori

 

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Discuti questo articolo nel forum (3 risposte).

Avatar di Alfio Messina
Alfio Messina ha risposto alla discussione #7498 8 Anni 4 Mesi fa
Claudino, cosa c'è da spiegare? Per caso hai in busta paga "classi e scatti"? Credo di no, almeno che tu non sia un ufficiale per i quali invece queste voci sono previste e sono state bloccate anche per il 2015
claudino ha risposto alla discussione #7497 8 Anni 4 Mesi fa
In particolare questo trafiletto......- conferma che gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 non sono utili ai fini della maturazione degli scatti e delle classi stipendiali;.....grazie
claudino ha risposto alla discussione #7496 8 Anni 4 Mesi fa
Ciao alfio...per favore mi puoi spiegare la email ricevuta oggi riguardante le modalita dello sblocco?

Re.S.I.A: qualificati 21 Sergenti “Informatici”

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Si è concluso, presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati (Re.S.I.A.), il 25° corso per l'acquisizione della specialità informatica per sottufficiali a cui hanno partecipato 21 sergenti del corso Minerva provenienti dalla Scuola Specialisti di Caserta. Il corso, iniziato lo scorso 28 ottobre, ha avuto una durata di sei settimane.

I frequentatori hanno ricevuto nozioni di base dell'informatica, linguaggi di programmazione e database, reti, sistemi operativi e cenni di cyber defense.

Durante la cerimonia di consegna degli attestati, il Colonnello Costantino Russo, Comandante del Re.S.I.A., ha espresso il suo più vivo compiacimento per i risultati ottenuti e l'impegno dimostrato, sottolineando l'importanza dell'ICT (Information Communication Technology) per l'Aeronautica Militare. Il Comandante ha poi aggiunto che questo corso è soltanto l'inizio di un percorso formativo che proseguirà al rientro nei Reparti di appartenenza.

Il Re.S.I.A., dal 2006 ad oggi, ha contribuito alla formazione di circa 350 militari appartenenti ai Sottufficiali e alla Truppa della Forza Armata nel settore ICT, grazie al costante contributo di personale docente, interno al Reparto.

 

fonte: http://www.aeronautica.difesa.it/News/Pagine/20141216_Qualificati-21-Sergenti-Informatici-Minerva.aspx